(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'Art.  18 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, dopo
il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
    "5-bis.  Limitatamente agli anni 2001 e 2002, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti
regionali,  utilizzando  interamente  le relative risorse finanziarie
gia'  determinate, rispettivamente per le singole annualita', in base
alle norme contrattuali vigenti nel tempo.
    "5-ter.  L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente e'
rapportato  al  coefficiente  100  per  tutti  i  dirigenti e, per il
personale  collocato  a  riposo  durante  gli anni di riferimento, e'
calcolato  in  dodicesimi rispetto ai mesi di permanenza in servizio,
tenuto  conto, ai fini del calcolo dell'intera mensilita' dei periodi
pari  o  superiori  a  giorni  16.  Per i dirigenti beneficiari degli
incentivi  di cui all'Art. 18 della legge n. 109 del 1994, i relativi
importi  sono  ridotti  del valore economico pari al 30% del compenso
percepito in base alla sopra citata legge n. 109 del 1994.
    5-quater.  L'utilizzo  del  fondo, concernente la retribuzione di
risultato  dei  dirigenti, e' consentito, a decorrere dall'anno 2003,
previa  costituzione  del nucleo di valutazione previsto dall'Art. 18
della  legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  a  seguito  di conferimento degli obiettivi ai
dirigenti e di verifica dei risultati conseguiti".